IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 o dall'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), a favore delle strutture cooperative o loro consorzi rientranti nel Pi- ano carni Nord-Est o inclusi nel Piano straordinario regionale previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, articolo 8, la Giunta regionale e' autorizzata a definire le posizioni di debito con gli istituti di credito finanziatori, per la completa liberazione delle suddette obbligazioni e di tutti gli oneri ad esse connessi. 2. La Giunta regionale, allo scopo di contenere l'onere finanziario a carico della Regione, per le fideiussioni di cui al comma 1 concesse a favore di strutture sottoposte a procedura concorsuale, e' autorizzata a procedere anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, terzo comma, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.