IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  consentire  l'adempimento   delle   obbligazioni
derivanti  dalle  garanzie  fideiussorie  concesse  dalla Regione del
Veneto, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10  settembre
1982, n. 48 o dall'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), a
favore delle strutture cooperative o loro consorzi rientranti nel Pi-
ano  carni  Nord-Est  o  inclusi  nel  Piano  straordinario regionale
previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 27,  articolo  8,
la  Giunta regionale e' autorizzata a definire le posizioni di debito
con gli istituti di credito finanziatori, per la completa liberazione
delle suddette obbligazioni e di tutti gli oneri ad esse connessi.
   2.   La   Giunta   regionale,  allo  scopo  di  contenere  l'onere
finanziario a carico della Regione, per le  fideiussioni  di  cui  al
comma  1  concesse  a  favore  di  strutture  sottoposte  a procedura
concorsuale, e' autorizzata a procedere  anche  in  deroga  a  quanto
previsto  dall'articolo  25,  terzo  comma,  della legge regionale 10
settembre 1982, n. 48.